Segnalazione abusi edilizi: cosa fare se il Comune tace?

La sentenza del TAR: l’Amministrazione non può restare inerte di fronte alla segnalazione di abusi edilizi effettuata da un privato confinante, configurando un'ipotesi di silenzio-inadempimento

di Redazione tecnica - 03/06/2025

L’obbligo di provvedere e il silenzio inadempimento

Nel valutare la questione, il TAR ha ribadito un principio consolidato: l’Amministrazione non può restare silente di fronte a una segnalazione che attiva un procedimento amministrativo. L’art. 2 della legge 241/1990 impone infatti la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso.

Nel caso di specie, il privato non si è limitato a una generica segnalazione di illecito edilizio, ma ha sollecitato l’esercizio del potere repressivo da parte dell’Amministrazione, chiedendo formalmente l’adozione degli atti consequenziali. Secondo il giudice amministrativo, ciò determina l’obbligo giuridico dell’Amministrazione di provvedere.

E tale obbligo si fonda anche sull’art. 27, comma 1, del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001), che affida all’ufficio tecnico comunale il compito di vigilare sull’attività urbanistico-edilizia e di assicurare il rispetto della legalità edilizia.

La decisione: silenzio illegittimo e commissario ad acta

Poiché il solo avvio del procedimento non costituisce adempimento dell’obbligo di provvedere, il TAR ha accolto il ricorso disponendo:

  • l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune;
  • la conclusione del procedimento entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza;
  • la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

 

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