Un operatore economico può essere escluso per “grave illecito professionale” sulla base di un rinvio a giudizio per frode nelle pubbliche forniture? In che modo le misure di self cleaning incidono sulla valutazione di integrità e affidabilità? E fino a che punto il giudice amministrativo può sindacare le scelte discrezionali della stazione appaltante?
Gravi illeciti professionali: quando l'esclusione è legittima
Sono interrogativi che riguardano tutti gli operatori nel settore degli appalti pubblici, dove la perdita di affidabilità può avere effetti immediati e particolarmente rilevanti. A fornire preziosi chiarimenti in materia è il Consiglio di Stato con la sentenza del 2 luglio 2025, n. 5710, che si sofferma sul rapporto tra illecito professionale, discrezionalità della stazione appaltante e possibilità di recupero attraverso il self cleaning.
La vicenda prende le mosse da una gara bandita per l’affidamento di servizi, dalla quale il ricorrente è stato escluso in seguito al rinvio a giudizio dei propri rappresentanti per frode nelle pubbliche forniture.
La stazione appaltante ha ritenuto che tale circostanza fosse sufficiente a far venir meno i requisiti di integrità e affidabilità richiesti dal Codice dei contratti, sottolineando anche l’assenza di misure di riorganizzazione o di prevenzione interna che potessero mitigare l’impatto dell’illecito.