Cause di esclusione e gravi illeciti professionali: il quadro normativo
Il giudizio di legittimità si fonda su tre disposizioni chiave del d.lgs. 36/2023:
- art. 94, che individua le cause di esclusione automatica, tra cui la frode nelle pubbliche forniture, e precisa i soggetti rilevanti all’interno delle società.
- art. 95, comma 1, lett. e), che prevede l’esclusione quando l’operatore abbia commesso un grave illecito professionale tale da rendere dubbia integrità e affidabilità, dimostrato con mezzi adeguati.
- art.
98: stabilisce le condizioni cumulative per
l’esclusione:
- esistenza dell’illecito;
- incidenza sull’affidabilità;
- adeguati mezzi di prova, tra i quali anche il decreto di rinvio a giudizio.
Ed è proprio sulla base di queste coordinate normative che i giudici di Palazzo Spada hanno confermato la legittimità dell’esclusione, ribadendo che sebbene non basti la pendenza di un procedimento penale per determinare la perdita di affidabilità, è decisivo verificare se i fatti contestati siano idonei a incidere sul rapporto fiduciario tra operatore e amministrazione.