La decisione del Consiglio di Stato
Nel caso esaminato, la frode contestata riguardava proprio la gestione di un contratto analogo a quello oggetto di gara, e quindi risultava strettamente pertinente al giudizio di integrità professionale.
Il Collegio ha inoltre sottolineato che la valutazione della stazione appaltante non ha natura punitiva, bensì fiduciaria: ciò significa che l’amministrazione deve chiedersi se, alla luce delle vicende pregresse, sia ancora ragionevole riporre fiducia nell’operatore come futuro contraente.
Si tratta di un giudizio tecnico-discrezionale che il giudice amministrativo può sindacare solo per manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti, non certo sostituendosi alla stazione appaltante nella valutazione del merito.
Un ulteriore passaggio di rilievo riguarda il self cleaning: la società non aveva adottato alcuna misura di riorganizzazione o di prevenzione, come la sostituzione dei vertici, l’introduzione di modelli organizzativi o l’adozione di procedure interne di controllo. Questa inerzia è stata considerata un elemento negativo, rafforzando la percezione di inaffidabilità.
Grave illecito professionale: una valutazione oltre il dettato normativo
La sentenza dimostra come il concetto di “grave illecito professionale” non si esaurisca in una formula astratta, ma debba essere valutato in relazione concreta:
- al servizio da affidare;
- al contesto specifico in cui l’operatore è chiamato a operare.
In questo senso, la discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante è molto ampia, proprio perché la fiducia nella controparte contrattuale non può essere imposta per legge, ma deve derivare da una valutazione sostanziale.
Allo stesso tempo, il richiamo al self cleaning evidenzia come sia necessario per gli OE dimostrare, attraverso azioni concrete e documentabili, la volontà di prevenire il ripetersi di condotte illecite e di tutelare l’affidabilità della propria organizzazione.