La disciplina di riferimento
Nella questione rileva l’art. 16, comma 9, dell’Allegato II.12 del Codice dei contratti (d.lgs. 36/2023), il quale dispone che “nel caso di affitto di azienda l’affittuario può avvalersi dei requisiti posseduti dall’impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni”.
Si tratta di una norma già prevista dal previgente art. 76, comma 9, del d.P.R. n. 207/2010 e ritenuta applicabile anche agli affidamenti di servizi dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. V, n. 3418/2025).
Il principio che emerge è quello di equilibrio tra favor partecipationis e stabilità del requisito: la legge non richiede identità di durata tra contratto di affitto e affidamento, ma una soglia minima di tre anni, da intendersi in senso sostanziale e comprensivo delle proroghe automatiche.