Autorizzazione integrata ambientale e modifiche per silenzio: la parola alla Corte di Giustizia UE

Autorizzazioni ambientali e diritto europeo: il TAR solleva una questione pregiudiziale sulla validità del silenzio-assenso per le modifiche impiantistiche non dichiarate come “sostanziali”

di Redazione tecnica - 27/06/2025

Il dubbio interpretativo e il rinvio alla Corte di Giustizia UE

In considerazione dei suddetti dubbi, il TAR ha chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi, ai sensi dell’art. 267 TFUE, sulla seguente questione pregiudiziale:

Se l’art. 20, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE deve essere interpretato nel senso che esso osti a una disciplina interna (come quella vigente in Italia ai sensi dell’art. 29 nonies, 1° comma, d.lgs. 152/2006) la quale preveda che, a seguito della comunicazione con cui il gestore informa l’autorità competente che intende apportare una modifica alla propria installazione, da lui qualificata non sostanziale, decorso un termine di sessanta giorni, nel silenzio dell’autorità competente, la modifica sia comunque tacitamente autorizzata, anche qualora risultasse in seguito trattarsi di una modifica sostanziale”.

Il TAR ha anche sottolineato che:

  • per il diritto europeo, l’autorizzazione deve essere scritta, motivata e completa (art. 3, n. 7 e art. 14 Dir. 2010/75/UE);
  • il gestore potrebbe in buona o mala fede qualificare erroneamente l’intervento come non sostanziale;
  • l’autorità potrebbe non accorgersene tempestivamente, con la conseguenza che una modifica sostanziale venga assentita tacitamente, senza il rispetto delle forme e garanzie previste dalla Direttiva;
  • la nuova Direttiva UE 2024/1785, pur introducendo un obbligo di reazione “in tempo utile” da parte dell’amministrazione, non chiarisce il regime autorizzativo da applicare nel silenzio.
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