VIA per impianti agrivoltaici: il Consiglio di Stato su silenzio inadempimento e ordine di priorità
La sentenza n. 6503/2025 chiarisce come si applica l’obbligo di provvedere con la “doppia velocità” introdotta dal d.l. 153/2024, legata alla potenza dell'impianto
Quali effetti produce l’inerzia dell’amministrazione sulle istanze di valutazione di impatto ambientale (VIA) per impianti agrivoltaici che non rientrano tra i progetti prioritari? I termini fissati dall’art. 25 del Codice dell’Ambiente mantengono efficacia anche dopo l’introduzione delle quote di priorità del d.l. 153/2024? E, soprattutto, un ricorso per silenzio inadempimento può trasformarsi in un “salta fila” rispetto ai progetti strategici legati al PNRR o al Fondo complementare?
Sono questi i quesiti al centro della sentenza del Consiglio di Stato del 22 luglio 2025, n. 6503, che fissa un principio destinato a incidere profondamente sulla gestione dei procedimenti VIA e sullo sviluppo degli impianti a fonti rinnovabili.
Silenzio inadempimento su procedura VIA: la priorità nei progetti agrivoltaici
Il ricorso nasce dalla mancata conclusione, entro i termini previsti dall’art. 25 del Codice dell’ambiente, di un procedimento di VIA statale relativo a un impianto agrivoltaico con potenza inferiore a 50 MW.
Dopo la presentazione dell’istanza e l’avvio delle prime fasi istruttorie (pubblicazione e consultazione), il procedimento si era sostanzialmente arenato. Il proponente aveva quindi adito il T.A.R., che aveva riconosciuto l’esistenza del silenzio inadempimento e ordinato all’Amministrazione di provvedere.
Quest’ultima aveva impugnato la decisione, sostenendo che la riforma introdotta dal d.l. 153/2024 – che ha stabilito un ordine di priorità tra i progetti PNIEC – comportasse una sostanziale sospensione per i progetti non prioritari. In altre parole, l’argomento difensivo era che i procedimenti relativi a impianti sotto soglia non dovessero essere trattati fino a quando non fossero stati esauriti quelli prioritari, rientranti nella corsia preferenziale.
Il Consiglio di Stato, investito della questione, è stato quindi chiamato a stabilire se:
- l’introduzione del meccanismo delle quote (3/5 per i prioritari e 2/5 per i non prioritari) potesse giustificare l’inerzia dell’amministrazione;
- al contrario, i termini fissati dall’art. 25 continuassero a valere anche per i progetti non prioritari.
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