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Soccorso istruttorio correttivo: nuovo parere del MIT sull’art. 101 del Codice dei contratti

Il MIT (parere n. 3705/2025) chiarisce i limiti temporali per la rettifica degli errori materiali e il coordinamento con il Bando tipo ANAC n. 1/2023 aggiornato al correttivo

di Redazione tecnica - 03/10/2025

Cosa significa, ai fini del soccorso istruttorio correttivo, la locuzione “fino al giorno fissato per la loro apertura” prevista al comma 4, art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti)? Bisogna riferirsi alla data della prima seduta di gara oppure al momento dell’apertura delle offerte tecniche o economiche? E quali sono i limiti entro cui un errore materiale può essere effettivamente corretto senza trasformarsi in una modifica sostanziale dell’offerta?

Soccorso istruttorio correttivo: il parere del MIT

Il soccorso istruttorio resta uno degli istituti più delicati nell’ambito delle procedure di gara. È pensato per garantire massima partecipazione, evitando esclusioni eccessivamente punitive per meri errori formali, ma al tempo stesso deve preservare la par condicio e l’immodificabilità dell’offerta.

Con il parere n. 3705 del 2 ottobre 2025, il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è intervenuto per chiarire una questione che aveva suscitato più di un dubbio operativo, fornendo un’interpretazione utile a operatori economici e stazioni appaltanti.

Viene chiesto al MIT:

“In riferimento all'art. 101, comma 4, d. Lgs. n. 36/2023, si chiede come intendere la locuzione "Fino al giorno fissato per la loro apertura", che si trova in apertura del comma 4, e cioè se intendere il giorno della prima seduta di apertura della gara oppure il giorno di apertura della singola offerta tecnica oppure della singola offerta economica del singolo concorrente che ha chiesto la rettifica dell'errore di cui si sia accorto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.”

Il MIT ha confermato che il soccorso correttivo può riguardare soltanto errori materiali contenuti nell’offerta tecnica o economica, come refusi o meri errori di trascrizione, e che non è mai ammessa la modifica sostanziale dell’offerta.

Per quanto riguarda il termine entro cui è possibile intervenire, la lettura ministeriale è chiara: il limite non coincide con la prima seduta della gara, ma con il momento effettivo in cui la singola offerta viene aperta. Ciò significa che l’operatore, fino a quel momento, può richiedere la rettifica, purché la piattaforma di gara lo consenta e sia sempre rispettato l’anonimato.

Il parere richiama anche le regole del Bando tipo ANAC n. 1/2023, che impongono alle piattaforme di indicare con precisione modalità e tempi delle rettifiche, garantendo trasparenza e uniformità di trattamento.

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