Analisi tecnica
L’interpretazione ministeriale scioglie un nodo pratico importante. Se il limite temporale fosse stato fissato genericamente alla prima seduta di gara, l’istituto avrebbe avuto una portata molto ridotta, penalizzando l’operatore che si accorge di un errore materiale solo dopo la presentazione dell’offerta.
Con la lettura fornita dal MIT, invece, il meccanismo acquista concretezza: l’operatore mantiene la possibilità di intervenire fino al momento dell’apertura della propria offerta tecnica o economica, ma non oltre.
L’approccio appare coerente con la logica del nuovo Codice, che intende semplificare e garantire il principio del risultato (art. 1), senza però compromettere trasparenza e par condicio. Fondamentale, in questa prospettiva, è il ruolo delle piattaforme telematiche, che non solo devono consentire la rettifica, ma devono farlo in modo anonimo e tracciato, secondo i modelli e le prescrizioni del Bando tipo aggiornato.
In questo modo si preserva un equilibrio delicato: da una parte si evita l’esclusione per errori meramente formali, dall’altra si chiude la porta a qualsiasi tentativo di rielaborazione sostanziale delle offerte.