Sopralluogo obbligatorio: ANAC su termini perentori ed esclusione dalla gara

Il favor partecipationis è un valore strutturale della contrattualistica pubblica e non può essere sacrificato in nome di formalismi organizzativi privi di giustificazione concreta

di Redazione tecnica - 25/06/2025

Il parere di ANAC

L’Autorità ha riconosciuto che l’obbligo di sopralluogo può essere previsto dalla stazione appaltante, anche in forma assistita, ma ha chiarito che il termine per richiederlo deve essere proporzionato e coerente con il principio di massima partecipazione.

Nello specifico la scadenza per la richiesta a solo 12 giorni dalla pubblicazione del bando — ben 36 giorni prima della scadenza per le offerte — è stato ritenuto sproporzionato e non giustificato da esigenze organizzative o di tutela della concorrenza: «La restrizione della platea dei potenziali partecipanti (...) appare sproporzionata e illogica», si legge nel parere, che rileva come «la Stazione appaltante ha assegnato n. 48 giorni, dalla pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte» e tuttavia «ha ammesso alla selezione solo coloro che abbiano formulato la richiesta di sopralluogo nei primi dodici giorni».

Non solo: il diniego all’effettuazione del sopralluogo tardivo è stato considerato privo di motivazione concreta, poiché l’amministrazione non ha illustrato in che modo tale richiesta avrebbe realmente pregiudicato lo svolgimento della gara.

Conclusioni: sopralluogo sì, ma non a discapito della concorrenza

Viene così ribadito un principio fondamentale: il favor partecipationis è un valore strutturale della contrattualistica pubblica e non può essere sacrificato in nome di formalismi organizzativi privi di giustificazione concreta.

La stazione appaltante dovrà ora consentire all’operatore economico di effettuare il sopralluogo e presentare l’offerta. Una decisione che rafforza l’idea che le clausole di gara devono essere pensate per includere, non per escludere, e che il rigore formale non può diventare uno strumento di compressione della concorrenza.

 

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