Sottocriteri e autovincolo della commissione: fino a dove può spingersi la discrezionalità?

La sentenza del Consiglio di Stato chiarisce i limiti entro cui la commissione di gara può introdurre sub-criteri e sub-punteggi senza violare la lex specialis e il diritto UE.

di Redazione tecnica - 06/05/2025

Conclusioni e indicazioni operative

La sentenza conferma la possibilità per la commissione di gara di introdurre sub-criteri e sub-punteggi anche successivamente alla presentazione delle offerte, purché:

  • si tratti di una specificazione coerente e motivata dei criteri già fissati;
  • non venga alterato il peso dei criteri indicati nel bando;
  • l’intervento sia trasparente, proporzionato e non discriminatorio.

Per le stazioni appaltanti è fondamentale documentare in modo puntuale le modalità di articolazione dei punteggi, assicurando coerenza con la lex specialis.

Per gli operatori economici, la consapevolezza che la commissione può dettagliare (ma non modificare) i criteri, deve orientare fin dall’inizio la formulazione dell’offerta e la strategia partecipativa.

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