Sottosoglia e affidamento diretto: quali criteri di aggiudicazione si applicano?

L’affidamento diretto non può basarsi su un metodo di scelta del contraente e non può essere realmente procedimentalizzato, tanto meno comparativo

di Pier Luigi Girlando - 06/05/2025

La disciplina dei contratti pubblici costituisce attuazione delle Direttive Europee, la cui fase più recente è rappresentata dalle Direttive n. 24/2014 e 25/2014. Si tratta di un sistema che ha un ambito di applicazione oggettivo circoscritto ai contratti di importo superiore a determinate soglie, ovvero quelle che il legislatore dell’attuale D.Lgs. n. 36/2023 ha riprodotto all’art. 14 e che costituiscono la c.d. “rilevanza comunitaria” dei contratti pubblici.

I contratti sotto soglia

Ciò premesso, è noto che la legislazione nazionale abbia inteso regolamentare anche le procedure di assegnazione di quei contratti che si collocano invece al di sotto della c.d. “soglia di rilevanza comunitaria”.

Un microsistema che oggi trova nel Codice dei contratti Pubblici una collocazione che potremmo definire “para-ordinaria” e non più derogatoria e per la cui applicazione legittima – fatta eccezione per gli appalti di interesse transfrontaliero certo contraddistinti da ulteriori elementi di rilevanza “extra nazionale” - è sufficiente che la soglia di valore sia al di sotto di un certo importo.  Proprio tale disciplina dedicata agli appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie, si contraddistingue per alcune peculiarità, tra cui quella di soggiacere ad un corredo normativo che non sempre coincide con quello delle procedure ordinarie, ovvero ad un sistema di norme dedicato (v. art. 48 Dlgs 36/2023).

La disciplina speciale prevista per il sottosoglia

Nell’ambito delle procedure sottosoglia, l’art. 50, comma 4 del Dlgs 36/2023 dispone che le Stazioni Appaltanti possono scegliere il metodo di aggiudicazione dell’appalto, fermi restando i limiti sanciti dall’art. 108, comma 2 del Codice.

Ciò significa che, a differenza della disciplina dedicata alle procedure ordinarie - secondo cui “fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall’allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita”(art. 108 co 1) – nelle procedure sottosoglia la S.A. ha facoltà di individuare discrezionalmente il criterio di aggiudicazione, fermo restando i limiti previsti dall’art. 108, comma 2, ovvero:

Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

  1. i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e), dell’allegato I.1;
  2. i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
  3. i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
  4. gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione;
  5. gli affidamenti di appalto integrato;
  6. i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo”.
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