Sottosoglia e affidamento diretto: quali criteri di aggiudicazione si applicano?
L’affidamento diretto non può basarsi su un metodo di scelta del contraente e non può essere realmente procedimentalizzato, tanto meno comparativo
Conclusioni
L’affidamento diretto non può basarsi su un metodo di scelta del contraente ex art. 108. L’affidamento diretto non può essere - sebbene la giurisprudenza nell’ammetterne l’esistenza allo stesso tempo la smentisca – realmente procedimentalizzato, tanto meno comparativo.
La giurisprudenza ne ammette l’esistenza quando stabilisce che la procedimentalizzazione dell’affidamento diretto non trasforma la procedura in una gara. La smentisce quando deve ammettere che con la procedimentalizzazione dell’affidamento diretto lo stesso ricade inevitabilmente nella c.d. “piccola evidenza pubblica”.
L’affidamento diretto è discrezionale per espressa definizione del legislatore e si basa su una scelta discrezionale “piena” (tecnica e amministrativa) che deve essere motivata ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990. È proprio tale motivazione a fungere da “criterio di aggiudicazione” (rectius di affidamento), senza la necessità di ricorrere ai meccanismi automatici (minor prezzo) o semi-automatici (OEPV) dei criteri di aggiudicazione sanciti dal D.Lgs. n. 36/2023.
All’opposto – al netto del contrasto giurisprudenziale sul tema - quando un affidamento diretto si basa su un criterio di aggiudicazione è logicamente comparativo, quindi mediato, e, pertanto, estraneo alla definizione di seguito riportata:
«affidamento diretto», l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi (pregressa esperienza, ndr) e quantitativi (le soglie previste, ndr) di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.
IL NOTIZIOMETRO