Sottosoglia e affidamento diretto: quali criteri di aggiudicazione si applicano?
L’affidamento diretto non può basarsi su un metodo di scelta del contraente e non può essere realmente procedimentalizzato, tanto meno comparativo
L’eccezione dei servizi sociali e dei servizi labour intensive
A ben guardare, l’art. 108, comma 2 del Dlgs 36/2023 non riproduce l’eccezione contenuta nell’art. 95, comma 3 dell’abrogato D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui:
“Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione
ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta
intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1,
fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2,
lettera a);
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura e degli altri servizi di natura tecnica e
intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;
b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o
superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto
tecnologico o che hanno un carattere innovativo”.
Sennonché, il MIT – con il parere n. 2103 del 5 luglio 2023 – ha escluso che per i servizi sociali di importo inferiore ad € 140.000 sia possibile far ricorso all’affidamento diretto senza usare i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo l’accento sul fatto che il legislatore – come pure si evince dalla lettura della relazione illustrativa al Codice - sembra aver preferito non richiamare, nell’ambito della disciplina speciale dei servizi sociali, la disciplina generale sul sotto-soglia.
Una simile (per certi versi) interpretazione è stata data dal Ministero in tema di servizi sostitutivi di mensa (parere MIT n. 2318/2024) rispondendo ad un quesito se il servizio in parola dovesse essere affidato esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e se ciò fosse valido anche nel caso di contratti rientranti nella fascia di importo dedicata all’affidamento diretto.
Il MIT sottolinea che l’articolo 131, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 dispone: “l’affidamento dei servizi di cui al presente articolo [attività di emissione di buoni pasto] avviene esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta (…)”.
Correttamente, quindi, il parere evidenzia come la normativa in esame non ammetta deroga: l’unico criterio di affidamento è quello dell’OEPV basato sul miglior rapporto qualità-prezzo. Il MIT afferma, inoltre, che “Pertanto, la stazione appaltante potrà procedere anche con l’affidamento diretto applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 131, co. 5, d.lgs. 36/2023. Giova precisare come, in tale evenienza, gli elementi qualitativi dovranno essere valutati in maniera informale, viste altresì le finalità di semplificazione sottese alle procedure sotto-soglia”.
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