Sottosoglia e affidamento diretto: quali criteri di aggiudicazione si applicano?

L’affidamento diretto non può basarsi su un metodo di scelta del contraente e non può essere realmente procedimentalizzato, tanto meno comparativo

di Pier Luigi Girlando - 06/05/2025

Affidamento diretto: niente criteri di aggiudicazione

Riteniamo, come già evidenziato da altri autori in precedenza, che la tesi del Ministero sia in parte da respingere, mancando di una lettura sistematica tra la disciplina generale e quella del sottosoglia UE che, come anticipato in premessa, rappresenta, ora, essa stessa una sorta di “microsistema ordinario”.

La disciplina specifica dell’affidamento diretto non contiene infatti deroghe puntuali a norme codicistiche; al contrario, le norme del Libro II parte I del D.Lgs. n. 36/2023, sono poste a derogare in termini ampi, generali le norme del codice come si evince chiaramente dalla lettura dell’art. 48, comma 4 secondo cui “Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice”.

Si tratta, quindi, di una deroga ampia fondata in ragione del valore dell’affidamento diretto inferiore alle soglie di 150.000 per i lavori e 140.000 per forniture/servizi (L. Oliveri, Le Autonomie, 2024). Dunque, è impensabile ammettere, secondo la ricostruzione offerta nella risposta al quesito, un affidamento diretto il cui meccanismo di individuazione del contraente sia quello del criterio dell’OEPV (ma in realtà anche del minor prezzo), contraddicendo tale impostazione la ratio e la natura dell’affidamento diretto stesso.

Al contrario, sarebbe più logica una interpretazione tesa ad escludere gli affidamenti diretti da tali tipologie di appalto (come nel caso dei servizi sociali e del parere MIT 2103/2023) oppure - e crediamo sia questa la tesi da preferire – imporre che l’Ente Appaltante tenga in considerazione gli elementi qualitativi enunciati dall’art. 131, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 nell’ambito della trattativa diretta.

È proprio il MIT ad aggiustare il tiro, secondo questa traiettoria, quando precisa che “Giova precisare come, in tale evenienza, gli elementi qualitativi dovranno essere valutati in maniera informale, viste altresì le finalità di semplificazione sottese alle procedure sotto-soglia”.

Ma le procedure sottosoglia, strictu sensu intese, sono solo le procedure negoziate, non rientrando l’affidamento diretto tra le procedure del Codice in senso tecnico. Bisogna, infatti, ribadire una delle peculiarità che contraddistingue, nell’ambito delle procedure sottosoglia, proprio l’affidamento diretto. Non va confusa la fase istruttoria di individuazione dei potenziali contraenti contraddistinta dall’interpello di uno o più oo.ee - fase che in una procedura di gara coincide con l’indagine di mercato e la selezione dei partecipanti – con quella di negoziazione, che in gara coinciderebbe con la valutazione delle offerte e che nell’affidamento diretto è rappresentata dalla trattativa diretta tra RUP e operatore economico.

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