La posizione dell’Agenzia delle Entrate
La risposta del Fisco ha puntualizzato tre aspetti.
1. Continuità delle opzioni per la ONLUS istante
Poiché la CILAS è stata presentata prima del 30 marzo 2024, la ONLUS rientra tra i soggetti per i quali continua ad applicarsi la deroga al divieto di opzione. Potrà quindi esercitare lo sconto in fattura o la cessione del credito anche nel 2025, sia per gli interventi antisismici sia per quelli di riqualificazione energetica.
2. Aliquote di detrazione applicabili
L’aliquota ordinaria per le spese sostenute nel 2025 è pari al 65%. Solo in presenza dei requisiti di cui al comma 10-bis dell’art. 119 (ONLUS socio-sanitarie, immobili B/1, B/2 e D/4, amministratori non remunerati), sarebbe applicabile il 110% fino al 31 dicembre 2025.
Nel caso in esame, l’immobile oggetto dell’intervento ha diversa categoria catastale, motivo per cui tale regime speciale non può essere utilizzato.
3. Esclusione delle modalità speciali di calcolo delle spese
Allo stesso modo, non essendo soddisfatte le condizioni del comma 10-bis, non trova applicazione la possibilità di moltiplicare i limiti di spesa in funzione delle superfici. L’agevolazione resta confinata ai limiti ordinari previsti dal Superbonus.