Accesso agli atti e segreti tecnici: il TAR chiarisce i limiti per i non partecipanti

Solo i concorrenti a una procedura di gara sono titolari dell'interesse qualificato ex art. 22 L. 241/1990 e possono accedere alle offerte con segreti tecnici, se strettamente indispensabili ai fini difensivi

di Redazione tecnica - 27/10/2025

Il quadro normativo

Il giudice amministrativo richiama il sistema di tutele previsto dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, che riconoscono il diritto di accesso a chi dimostri un interesse diretto, concreto e attuale collegato al documento richiesto.

Particolare rilievo assume il comma 7 dell’art. 24, che disciplina l’accesso difensivo, consentendolo “nei limiti della stretta indispensabilità” quando i documenti siano necessari per difendere i propri interessi giuridici.

Tuttavia, in materia di contratti pubblici opera una disciplina speciale: l’art. 35, comma 5, del d.Lgs. n. 36/2023 (già art. 53, comma 5, del d.Lgs. n. 50/2016) limita espressamente l’accesso alle offerte tecniche ed economiche contenenti segreti industriali ai soli concorrenti, purché l’ostensione sia indispensabile per la difesa in giudizio.

Il TAR evidenzia che questa norma speciale prevale sulla regola generale dell’accesso difensivo di cui all’art. 24, co. 7, L. 241/1990, e che il termine “concorrente” deve intendersi in senso stretto, ossia come partecipante alla procedura di affidamento.

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