La decisione del TAR
Il TAR ha quindi distinto tra due categorie di documenti:
- gli atti generali della procedura di gara (bando, capitolato, provvedimento di aggiudicazione, contratto): pienamente accessibili anche ai soggetti non partecipanti, purché titolari di un interesse giuridicamente rilevante;
- le offerte tecniche ed economiche dell’aggiudicatario, non accessibili, in quanto tutelate dal regime di segretezza di cui all’art. 35, comma 4, lett. a), d.Lgs. n. 36/2023, salvo che la richiesta provenga da un concorrente e sia accompagnata da una motivazione sulla stretta indispensabilità ai fini difensivi.
Nel caso concreto, la ricorrente, non avendo partecipato alla gara, non poteva qualificarsi come “concorrente” ai sensi della norma speciale, né aveva fornito prova della stretta indispensabilità dei documenti richiesti per la difesa in sede civile.