Conclusioni
Il TAR ha quindi respinto il ricorso in relazione all’ostensione dell'offerta tecnica in quanto:
- l’operatore non partecipante a una gara non può accedere alle offerte tecniche o economiche dell’aggiudicatario;
- l’accesso difensivo alle offerte è riservato ai concorrenti, e solo se dimostrano la stretta indispensabilità dei documenti;
- restano accessibili i documenti generali di gara e il contratto, in quanto idonei a soddisfare esigenze di conoscenza legittime;
- è esclusa ogni finalità esplorativa o di controllo generalizzato sull’operato della PA.
La sentenza si inserisce nel solco tracciato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2020 e dalle successive decisioni (nn. 19, 20 e 21/2020, 4/2021), che hanno chiarito come l’accesso difensivo richieda:
- un collegamento immediato e specifico tra i documenti richiesti e la posizione giuridica da tutelare;
- la prova che l’ostensione sia necessaria e non meramente utile alla difesa;
- la puntuale indicazione delle ragioni difensive, non potendo l’accesso essere utilizzato come strumento esplorativo o di controllo generalizzato.
In presenza di segreti tecnici o commerciali, la prova della stretta indispensabilità assume un ruolo decisivo e non può essere surrogata da mere ipotesi di rilevanza processuale.
La decisione rafforza dunque l’idea che il bilanciamento tra trasparenza e riservatezza debba essere condotto in modo rigoroso, evitando che l’accesso venga utilizzato come mezzo surrettizio per ottenere vantaggi concorrenziali.