blumatica successioni legittime testamentarie e miste

Accesso agli atti e segreti tecnici: il TAR chiarisce i limiti per i non partecipanti

Solo i concorrenti a una procedura di gara sono titolari dell'interesse qualificato ex art. 22 L. 241/1990 e possono accedere alle offerte con segreti tecnici, se strettamente indispensabili ai fini difensivi

di Redazione tecnica - 27/10/2025

Conclusioni

Il TAR ha quindi respinto il ricorso in relazione all’ostensione dell'offerta tecnica in quanto:

  • l’operatore non partecipante a una gara non può accedere alle offerte tecniche o economiche dell’aggiudicatario;
  • l’accesso difensivo alle offerte è riservato ai concorrenti, e solo se dimostrano la stretta indispensabilità dei documenti;
  • restano accessibili i documenti generali di gara e il contratto, in quanto idonei a soddisfare esigenze di conoscenza legittime;
  • è esclusa ogni finalità esplorativa o di controllo generalizzato sull’operato della PA.

La sentenza si inserisce nel solco tracciato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2020 e dalle successive decisioni (nn. 19, 20 e 21/2020, 4/2021), che hanno chiarito come l’accesso difensivo richieda:

  • un collegamento immediato e specifico tra i documenti richiesti e la posizione giuridica da tutelare;
  • la prova che l’ostensione sia necessaria e non meramente utile alla difesa;
  • la puntuale indicazione delle ragioni difensive, non potendo l’accesso essere utilizzato come strumento esplorativo o di controllo generalizzato.

In presenza di segreti tecnici o commerciali, la prova della stretta indispensabilità assume un ruolo decisivo e non può essere surrogata da mere ipotesi di rilevanza processuale.

La decisione rafforza dunque l’idea che il bilanciamento tra trasparenza e riservatezza debba essere condotto in modo rigoroso, evitando che l’accesso venga utilizzato come mezzo surrettizio per ottenere vantaggi concorrenziali.

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