Fino a che punto deve essere dettagliato un contratto di avvalimento? Può considerarsi valido anche se non riporta con precisione tutte le risorse e i mezzi messi a disposizione, ma consente comunque di identificarli dal contesto?
Avvalimento e principio del risultato: la sentenza del TAR Lombardia
Ha risposto a queste domande il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia che, con la sentenza n. 3609 del 6 novembre 2025, ha chiarito alcuni importanti aspetti relativi ai contenuti del contratto di avvalimento che, di fatto, superano dei formalismi (sulla base del principio del risultato) che rischierebbero di ostacolare la partecipazione alle gare pubbliche.
La controversia nasce da una procedura di gara per l’affidamento di un servizio di trasporto a livello territoriale. All’esito della procedura, l’appalto veniva aggiudicato a un operatore economico che aveva fatto ricorso all’avvalimento nei confronti di un’impresa ausiliaria per dimostrare i requisiti tecnico-professionali richiesti.
La seconda classificata impugnava l’aggiudicazione ritenendo nullo il contratto di avvalimento:
- da un lato, perché privo di corrispettivo economico in favore dell’ausiliaria;
- dall’altro, perché considerato troppo generico e non idoneo a individuare le risorse effettivamente prestate.
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso con un ragionamento che, come sempre, è utile analizzare circoscrivendo il quadro normativo di riferimento.