Tassatività cause di esclusione e valore vincolante della lex specialis: quando l'offerta è fuori gara?

Le modalità di presentazione dell’offerta non rientrano tra le cause escludenti soggette a nullità e possono legittimamente prevedere esclusioni dell'OE, a condizione che siano chiare e non discriminatorie

di Redazione tecnica - 18/06/2025

Il principio di tassatività delle cause di esclusione nel Codice Appalti

Uno degli snodi centrali del nuovo Codice dei contratti pubblici è rappresentato dall’art. 10, rubricato “Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione”. La norma, in linea di continuità con l’art. 83, comma 8, del previgente D.Lgs. n. 50/2016, rafforza il principio secondo cui le stazioni appaltanti non possono introdurre nei bandi di gara ulteriori cause di esclusione rispetto a quelle previste dalla legge.

L’obiettivo è duplice:

  • evitare l’effetto di compressione della concorrenza, che si verifica quando le stazioni appaltanti pongono condizioni arbitrarie o restrittive non previste dalla normativa;
  • garantire la massima uniformità e prevedibilità delle procedure, assicurando a tutti gli operatori economici un quadro certo di riferimento.

L’ambito di applicazione dell’art. 10 riguarda le cause legate ai requisiti di partecipazione (capacità tecnica, economica, requisiti morali, etc.), ma non le modalità con cui l’offerta deve essere redatta. Queste ultime, come chiarito dal TAR Puglia nella sentenza n. 1039/2025, non rientrano nel divieto di tassatività.

In altri termini:

  • i requisiti soggettivi dell’operatore (chi partecipa) sono soggetti al principio di tassatività.
  • le modalità di presentazione dell’offerta (come si partecipa) possono legittimamente prevedere esclusioni a condizione che siano chiare e non discriminatorie.

È il principio, consolidato anche in giurisprudenza, secondo cui «Non ogni clausola che preveda un’esclusione è nulla per violazione dell’art. 10: la nullità è limitata a quelle disposizioni che introducono requisiti di partecipazione non previsti dalla legge».

Sulla base di questi presupposti, il TAR ha evidenziato che il principio di tassatività riguarda esclusivamente i requisiti di partecipazione, soggettivi e oggettivi, degli operatori economici. Non si estende, invece, alle prescrizioni tecniche sull’offerta, come quelle relative alla sua formulazione tramite piattaforma.

In altri termini, le disposizioni sulle modalità di compilazione dell’offerta economica non sono soggette al vincolo di tassatività, e la loro violazione comporta l’esclusione se prevista espressamente a pena di esclusione dalla disciplina di gara.

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