Terzo Condono edilizio: la prevalenza dei vincoli sulla sanabilità delle opere

Il TAR Lazio conferma l'inammissibilità della sanatoria per cambio d’uso e ampliamento, anche se l’abuso è stato commesso prima dell’apposizione del vincolo.

di Redazione tecnica - 12/05/2025

L’istituto del condono edilizio è stato più volte definito dalla Corte costituzionale come misura eccezionale e temporalmente limitata, strettamente subordinata a un principio di ragionevolezza e compatibilità costituzionale.

Ciò vale anche in riferimento al c.d. “Terzo Condono”, disciplinato dal D.L. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, che ha recepito molti degli elementi contenuti nelle due leggi precedenti (L. n. 47/1985 e L. n. 724/1994), mantenendone l’impianto e limitandosi ad alcune innovazioni. Il comma 25 dell’art. 32 stabilisce espressamente che trovano applicazione le disposizioni dei Capi IV e V della L. 47/1985, come modificate dall’art. 39 della L. 724/1994.

Terzo Condono Edilizio: il ruolo dei vincoli nella sanabilità degli abusi

Ma è il comma 27 a introdurre un importante limite: sono escluse dalla sanatoria le opere abusive realizzate in aree soggette a vincoli paesaggistici, ambientali o di altro tipo, se l’intervento è incompatibile con i valori protetti dal vincolo e se non è stato acquisito l’assenso dell’autorità preposta alla tutela.

In quest’ambito si innesta l’autonomia regionale. La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che le Regioni possono introdurre previsioni più restrittive in materia di condono edilizio, pur senza ampliare l’ambito oggettivo della sanatoria. Questa facoltà si giustifica nel bilanciamento di interessi costituzionalmente protetti, come quelli ambientali e paesaggistici.

Conferma ne è la sentenza del TAR Lazio del 6 maggio 2025, n. 8692, in relazione al rigetto di un’istanza di sanatoria presentata proprio  sensi del cosiddetto “terzo condono”, per la realizzazione di opere abusive consistenti nel cambio di destinazione d’uso da soffitta ad abitazione e relativo ampliamento.

 

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