Terzo condono edilizio: il TAR su verande e nuovi volumi

Ribadito il perimetro operativo del “terzo condono”: nessuna sanatoria per volumetrie aggiuntive su area vincolata, anche se realizzate prima dell’apposizione del vincolo

di Redazione tecnica - 13/05/2025

Terzo condono: il quadro normativo

Occorre preliminarmente ricordare che il “terzo condono” edilizio ha previsto una sanatoria straordinaria per opere abusive realizzate entro il 31 marzo 2003, distinguendone l’ammissibilità sulla base della loro natura e del contesto territoriale.

In particolare:

  • l’art. 32, comma 26, del D.L. n. 269/2003 stabilisce che:
    • sono condonabili gli abusi ricadenti nelle tipologie 1, 2 e 3 (nuove costruzioni, ristrutturazioni con aumento di superficie o volume) solo se non realizzati in aree vincolate;
    • le tipologie 4, 5 e 6 (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo) sono condonabili anche in area vincolata, a condizione che siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.
  • il successivo comma 27 pone un ulteriore limite: nessuna sanatoria è possibile per opere non conformi agli strumenti urbanistici eseguite in assenza o difformità del titolo edilizio su immobili gravati da vincoli paesaggistici, ambientali, idrogeologici o archeologici.

L’impianto normativo evidenzia una gerarchia chiara: gli interventi con impatto volumetrico (tipologie 1-3) sono esclusi dalla possibilità di sanatoria in area vincolata, mentre solo gli interventi leggeri (tipologie 4-6) possono accedervi, subordinatamente alla conformità urbanistica.

Leggi regionali: ammissibili previsioni ancora più restrittive

La legge regionale Lazio n. 12/2004 ha ulteriormente specificato i limiti applicativi del terzo condono, introducendo un filtro più severo per gli immobili sottoposti a vincolo, vietando la sanatoria “per le opere realizzate, anche prima dell’apposizione del vincolo, su immobili soggetti a vincoli […] qualora non conformi agli strumenti urbanistici e ricadenti al di fuori dei piani urbanistici attuativi vigenti” (art. 3, comma 1, lett. b)).

Questa impostazione, confermata dalla Corte costituzionale, è coerente con la legittima competenza regionale in materia urbanistica, in quanto finalizzata alla tutela di interessi di rango costituzionale, quali ambiente e paesaggio (art. 9 Cost.).

 

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