Traduzione ufficiale dei documenti di gara: quando è davvero necessaria?

Con la sentenza n. 5747/2025, il Consiglio di Stato, chiarisce il perimetro applicativo dell’art. 168, comma 5, del Codice dei contratti pubblici

di Redazione tecnica - 05/10/2025

Il quadro normativo

L’art. 168, comma 5, del Codice dei contratti pubblici stabilisce che "I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall’italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale”.

La disposizione impone dunque la traduzione certificata solo per i documenti redatti esclusivamente in lingua straniera.

Il ricorrente riteneva che l’assenza di traduzione ufficiale inficiava l’offerta dell’aggiudicatario. Tuttavia, i documenti contestati risultavano predisposti fin dall’origine in doppia versione: una in lingua straniera e una in lingua italiana, entrambe sottoscritte dalle parti.

Da qui la questione interpretativa: è sufficiente la coesistenza di un originale in lingua italiana per escludere l’obbligo di traduzione certificata?

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