Il quadro normativo
L’art. 168, comma 5, del Codice dei contratti pubblici stabilisce che "I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall’italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale”.
La disposizione impone dunque la traduzione certificata solo per i documenti redatti esclusivamente in lingua straniera.
Il ricorrente riteneva che l’assenza di traduzione ufficiale inficiava l’offerta dell’aggiudicatario. Tuttavia, i documenti contestati risultavano predisposti fin dall’origine in doppia versione: una in lingua straniera e una in lingua italiana, entrambe sottoscritte dalle parti.
Da qui la questione interpretativa: è sufficiente la coesistenza di un originale in lingua italiana per escludere l’obbligo di traduzione certificata?