Trasformazione del lastrico solare in terrazzo: basta una SCIA?
Può rientrare tra gli interventi assentibili con la Segnalazione Certificata la realizzazione di una botola tra un appartamento e il tetto di un palazzo? Ecco la risposta di Palazzo Spada
Il quadro normativo di riferimento: le previsioni del Testo Unico Edilizia
Per comprendere la decisione del Consiglio di Stato,, è utile conoscere la disciplina di riferimento contenuta nel Testo Unico Edilizia, con particolare riferimento alle seguenti norme:
- art. 6, rubricato “Attività edilizia libera”, disciplina le opere che
possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, fatte salve
le prescrizioni degli strumenti urbanistici e le norme in materia
antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria e
paesaggistica.
Rientrano tra queste, ad esempio:- le manutenzioni ordinarie
- i movimenti di terra strettamente pertinenti all’attività agricola
- le opere temporanee e, in forma semplificata, alcune modifiche interne non strutturali.
- art. 10, invece, individua gli interventi subordinati al permesso di costruire, e in particolare quelli di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e taluni interventi di ristrutturazione edilizia “pesante”.
- art. 22, che disciplina invece gli interventi soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), riservata ad interventi meno rilevanti dal punto di vista urbanistico-edilizio, come le ristrutturazioni leggere e le modifiche interne non strutturali.
Tuttavia, la stessa norma esclude dal perimetro della SCIA tutti gli interventi che comportano variazioni sostanziali dell’organismo edilizio o che richiedano autorizzazioni paesaggistiche o vincolistiche non previamente acquisite.
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