Trasformazione del lastrico solare in terrazzo: basta una SCIA?

Può rientrare tra gli interventi assentibili con la Segnalazione Certificata la realizzazione di una botola tra un appartamento e il tetto di un palazzo? Ecco la risposta di Palazzo Spada

di Redazione tecnica - 08/05/2025

​Il quadro normativo di riferimento: le previsioni del Testo Unico Edilizia

Per comprendere la decisione del Consiglio di Stato,, è utile conoscere la disciplina di riferimento contenuta nel Testo Unico Edilizia, con particolare riferimento alle seguenti norme:

  • art. 6, rubricato “Attività edilizia libera”, disciplina le opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici e le norme in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria e paesaggistica.
    Rientrano tra queste, ad esempio:
    • le manutenzioni ordinarie
    • i movimenti di terra strettamente pertinenti all’attività agricola
    • le opere temporanee e, in forma semplificata, alcune modifiche interne non strutturali. ​
  • art. 10, invece, individua gli interventi subordinati al permesso di costruire, e in particolare quelli di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e taluni interventi di ristrutturazione edilizia “pesante”. 
  • art. 22, che disciplina invece gli interventi soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), riservata ad interventi meno rilevanti dal punto di vista urbanistico-edilizio, come le ristrutturazioni leggere e le modifiche interne non strutturali.

Tuttavia, la stessa norma esclude dal perimetro della SCIA tutti gli interventi che comportano variazioni sostanziali dell’organismo edilizio o che richiedano autorizzazioni paesaggistiche o vincolistiche non previamente acquisite.

 

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