Quadro normativo di riferimento
Per comprendere la portata della decisione, è necessario ricostruire il quadro normativo che disciplina la materia, profondamente mutato nel biennio 2023–2025.
Il punto di partenza resta l’art. 106, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016, ancora applicabile ratione temporis. La norma consente la modifica del contratto senza nuova gara quando la necessità della variante derivi da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante, purché non venga alterata la natura generale del contratto e l’aumento di prezzo non superi il 50% del valore iniziale.
Con il D.L. n. 36/2022, convertito nella legge n. 79/2022, il legislatore ha poi fornito un’interpretazione autentica della disposizione: all’art. 7, comma 2-ter, si chiarisce che tra le circostanze impreviste e imprevedibili rientrano anche quelle che alterano in maniera significativa il costo dei materiali. È un passaggio fondamentale, perché riconosce che l’incremento dei prezzi nel settore delle costruzioni può costituire di per sé un evento idoneo a giustificare la modifica dell’appalto.
A ciò si è aggiunto l’art. 24, comma 1, del D.L. n. 13/2023 (convertito in legge n. 41/2023), che, per gli interventi di edilizia scolastica finanziati con il PNRR, ha autorizzato gli enti locali a utilizzare i ribassi d’asta per far fronte all’incremento dei costi. La disposizione aveva però una formulazione limitata e la successiva circolare ministeriale ne aveva fornito un’interpretazione restrittiva: i ribassi potevano essere impiegati solo per varianti indispensabili, riconducibili a circostanze impreviste e imprevedibili e relative al medesimo intervento.
La svolta è arrivata con il D.L. n. 45/2025, convertito nella legge n. 79/2025, che all’art. 3-quater ha modificato l’art. 24 del D.L. n. 13/2023. Il nuovo testo stabilisce che l’utilizzo dei ribassi d’asta è ammesso “anche ai casi di modifiche resesi necessarie in sede di sviluppo progettuale in appalti di lavori già aggiudicati, anche tramite accordi quadro”. In altri termini, il legislatore ha riconosciuto la possibilità di impiegare le economie di gara non solo per fronteggiare eventi imprevedibili, ma anche per adeguare l’intervento a esigenze progettuali sopravvenute, purché restino compatibili con gli obiettivi e le condizionalità PNRR.
La stessa norma introduce i commi 1-bis e 1-ter, che innovano profondamente la procedura: per gli interventi di edilizia scolastica finanziati con fondi PNRR, le varianti compatibili con gli obiettivi del Piano sono soggette a mera comunicazione al Ministero, che può effettuare verifiche a campione; inoltre, è espressamente ammesso l’uso dei ribassi per adeguare i progetti al principio DNSH, laddove necessario alla rendicontazione.
A seguito della novella, anche la circolare ministeriale è stata aggiornata con il provvedimento del 27 giugno 2025, che ammette l’utilizzo dei ribassi per varianti derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili ovvero per revisioni o indicizzazioni dei prezzi. Quell’“ovvero” segna il passaggio decisivo: non è più necessario provare in ogni caso l’imprevedibilità in senso tecnico, essendo sufficiente dimostrare la necessità della modifica per mantenere in equilibrio tecnico ed economico l’intervento originario.