La decisione del TAR
Il TAR Lazio si muove lungo una linea di coerenza logica: riconosce che la richiesta del Comune non introduce un progetto nuovo, ma mira a ripristinare la configurazione originaria dell’intervento, coerente con il finanziamento concesso.
Le lavorazioni oggetto di variante erano infatti parte integrante del progetto approvato e sono state stralciate solo per effetto dell’aumento dei prezzi successivo all’ammissione a finanziamento.
Da qui la conclusione che l’intervento della stazione appaltante si fonda su una circostanza sopravvenuta — l’aggiornamento del prezzario regionale — che ha reso necessario rimodulare il progetto. Tale sopravvenienza, sottolinea il Collegio, integra il requisito dell’imprevedibilità ai sensi dell’art. 106, come interpretato dal d.l. 36/2022, ma è oggi anche pienamente coerente con il nuovo quadro introdotto dal d.l. 45/2025, che consente l’utilizzo dei ribassi per modifiche necessarie allo sviluppo progettuale.
Il Ministero, invece, si era limitato a un richiamo generico alla circolare del 2023, senza motivare in modo puntuale le ragioni del diniego. Il TAR evidenzia che tale impostazione è ormai superata dal legislatore, che ha inteso ampliare la flessibilità operativa delle stazioni appaltanti per assicurare la realizzazione degli interventi e il conseguimento degli obiettivi PNRR.
Diverso discorso vale, invece, per la parte della variante relativa ai maggiori oneri di conferimento in discarica. Secondo il TAR, la documentazione prodotta non dimostra in modo sufficiente la natura imprevedibile dell’evento, trattandosi di materiali e residui che potevano essere individuati con un’adeguata attività di indagine preliminare. In questo caso, la richiesta non rientra nelle ipotesi ammesse dal legislatore, e l’utilizzo dei ribassi d’asta non può essere autorizzato.
Per queste ragioni, il Collegio ha accolto parzialmente il ricorso: il provvedimento impugnato è stato annullato nella parte in cui ha negato la variante relativa al reintegro delle opere stralciate, ordinando al Ministero di riesaminare l’istanza alla luce del nuovo quadro giuridico.