Conclusioni operative
La decisione del TAR Lazio è di particolare rilievo perché consolida un principio di equilibrio tra rigore contabile e flessibilità operativa nell’attuazione del PNRR. La reintegrazione di lavorazioni originarie, stralciate solo per sopravvenuti aumenti di prezzo, può essere legittimamente finanziata con le economie di gara, purché si mantenga la coerenza con il progetto ammesso e con gli obiettivi del Piano.
Le stazioni appaltanti devono tuttavia istruire con attenzione la richiesta di variante, documentando:
- la sequenza temporale tra ammissione al finanziamento, aggiornamento del prezzario e incremento del quadro economico;
- la corrispondenza tra le lavorazioni da reinserire e quelle originariamente previste;
- la compatibilità della variante con gli obiettivi PNRR e con il principio DNSH.
Dopo la modifica del 2025, l’uso dei ribassi d’asta rimane quindi subordinato a un’attenta verifica della necessità tecnica ed economica della variante e alla trasparenza del procedimento.