VEPA in area vincolata: serve davvero il titolo edilizio?
Riflessione critica sulla sentenza del TAR Lazio n. 9579/2025 e sul principio di “indifferenza del titolo” nelle aree soggette a vincolo
Conclusioni
La nuova sentenza del TAR Lazio riporta al centro del dibattito un tema operativo di forte attualità: l’effettiva applicabilità dell’edilizia libera in presenza di vincoli paesaggistici e archeologici.
Da questa vicenda emergono alcuni spunti chiave:
- la VePA è edilizia libera secondo la legge, ma solo se non esistono vincoli;
- in presenza di vincoli, l’autorizzazione paesaggistica è sempre necessaria, ma non dovrebbe comportare automaticamente l’obbligo di un titolo edilizio formale;
- se si ritiene comunque necessario un titolo, una CILA potrebbe costituire un compromesso accettabile, evitando demolizioni sproporzionate e mantenendo un minimo di coerenza sistematica.
Alla luce della frammentazione normativa degli ultimi anni, si
potrebbe sostenere l’esigenza di un chiarimento ministeriale o di
una circolare interpretativa che separi con maggiore precisione il
piano edilizio da quello paesaggistico, offrendo ai tecnici uno
strumento chiaro e univoco per operare.
Ma il nodo vero è un altro: professionisti dell’area tecnica e
giuristi non chiedono più interpretazioni, ma modifiche normative
che armonizzino disposizioni oggi in conflitto e, soprattutto, una
riforma organica del Testo Unico Edilizia, capace di partire dalla
realtà concreta del patrimonio immobiliare italiano e dalle
esigenze operative di chi lo governa ogni giorno.
In mancanza di certezze normative, cresce il rischio di contenziosi e interpretazioni contrastanti: un’illusione normativa, destinata a svanire non appena si affaccia un vincolo, anche solo formale.
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