VEPA in area vincolata: serve davvero il titolo edilizio?
Riflessione critica sulla sentenza del TAR Lazio n. 9579/2025 e sul principio di “indifferenza del titolo” nelle aree soggette a vincolo
La decisione del TAR
Il TAR ha respinto il ricorso, affermando che:
- anche gli interventi di edilizia libera devono rispettare la disciplina vincolistica;
- l’assenza totale di titolo giustifica l’ordine di demolizione;
- in presenza di vincoli, non basta l’autorizzazione paesaggistica: serve anche un titolo edilizio, anche solo ai fini di rendere tracciabile e controllabile l’intervento.
Secondo il TAR “…quand’anche l’intervento in questione dovesse ritenersi rientrante nel novero di quelli eseguibili in assenza di titolo abilitativo, nondimeno ciò non esimerebbe l’autore del medesimo dal rispettare le prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 42/2004 e, a tal fine, dal munirsi di un titolo – quantunque minimale quale potrebbe essere anche la sola SCIA ex art. 22, d.P.R. n. 380/2001 – accompagnato, comunque, dall’assenso alla realizzazione dell’intervento da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo gravante sull’area”.
Tralasciando la definizione di titolo “quantunque minimale” che i giudici accostano alla SCIA, il TAR ribadisce che:
- nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, ogni intervento edilizio privo di autorizzazione paesaggistica e di titolo abilitativo è soggetto a demolizione, a prescindere dalla sua eventuale riconducibilità all’edilizia libera;
- non rileva quale sia il titolo edilizio più corretto o adeguato a eseguire l’opera: ciò che conta è che l’intervento sia stato realizzato in assenza totale di autorizzazioni, sia sotto il profilo urbanistico che paesaggistico.
A supporto di questa tesi il TAR cita l’art. 27 del Testo Unico Edilizio che, a suo dire, “impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano, comunque, costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico”. Secondo i giudici di primo grado, non rileva quale sia il titolo edilizio più corretto o adeguato a eseguire l’opera, ciò che rileva è che l’opera sia stata eseguita in totale assenza di qualsiasi forma di assenso preventivo, sia urbanistico che paesaggistico, sia sotto il profilo urbanistico che paesaggistico. In questi casi, l’amministrazione ha l’obbligo di disporre la demolizione, senza che sia necessario verificare la possibilità di sanatoria. Questo approccio si fonda sul cosiddetto principio di “indifferenza del titolo” nei contesti vincolati, ormai consolidato anche in giurisprudenza di merito e di legittimità.
Documenti Allegati
Sentenza TAR LazioIL NOTIZIOMETRO