VEPA in area vincolata: il TAR ribadisce i limiti dell’edilizia libera
La violazione della disciplina vincolistica può determinare un ordine di demolizione, anche se l'intervento è conforme da un punto di vista urbanistico
Le vetrate panoramiche amovibili (VEPA) sono sempre edilizia libera? Cosa accade quando si interviene in aree sottoposte a vincolo paesaggistico o archeologico? E come si applica l’art. 6, comma 1, lett. b-bis) del d.P.R. n. 380/2001?
A mettere dei punti fermi sull'installazione di VePA in area vincolata è il TAR Lazio, con la sentenza del 19 maggio 2025, n. 9579, che ha confermato l’ordine di demolizione di una vetrata panoramica installata sul balcone di un appartamento, sito in zona sottoposta a vincolo paesistico e archeologico.
VEPA, edilizia libera e autorizzazione paesaggistica: il TAR sull’installazione in area vincolata
Il provvedimento impugnato riguardava l’installazione di una vetrata panoramica amovibile su un balcone aggettante di un edificio situato in un’area soggetta a doppio vincolo: paesaggistico e archeologico. Secondo l’Amministrazione, l’opera avrebbe comportato un incremento della superficie utile lorda e, soprattutto, sarebbe stato realizzato in assenza di autorizzazione paesaggistica, da cui l'ordine di demolizione.
Il ricorrente sosteneva che l’intervento rientrasse pienamente nell’ambito dell’edilizia libera, richiamando l’art. 6, comma 1, lett. b-bis) del Testo Unico Edilizia, introdotto dall’art. 33-quater della legge n. 142/2022. Inoltre, sottolineava che il profilo paesaggistico fosse irrilevante, trattandosi di contestazione fondata esclusivamente su presunte violazioni urbanistiche, e che fosse comunque in corso una procedura di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)..
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