VEPA in area vincolata: il TAR ribadisce i limiti dell’edilizia libera

La violazione della disciplina vincolistica può determinare un ordine di demolizione, anche se l'intervento è conforme da un punto di vista urbanistico

di Redazione tecnica - 28/05/2025

Edilizia libera: gli interventi assentiti

L’art. 6, del d.P.R. n. 380/2001 disciplina gli interventi considerati attività edilizia libera. In particolare, la lett. b-bis) del comma 1, introdotta dalla legge n. 142/2022, stabilisce che sono realizzabili senza titolo abilitativo le: “vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, […] purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e superfici […]”.

Con il Decreto Salva Casa (D.L. n. 69/2024, conv. in legge n. 105/2024), la norma è stata ulteriormente rafforzata, confermando la natura accessoria, reversibile e a impatto ridotto di tali strutture, ma ribadendo espressamente la necessità del rispetto delle altre normative di settore.

Infatti, lo stesso comma 1 premette che sono eseguibili senza titolo abilitativo gli interventi elencati, “Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, […] delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”.

Dunque, l’intervento potrà anche rientrare nella categoria dell’edilizia libera, ma resta soggetto alla disciplina vincolistica se realizzato in contesti tutelati.

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