VEPA in area vincolata: il TAR ribadisce i limiti dell’edilizia libera

La violazione della disciplina vincolistica può determinare un ordine di demolizione, anche se l'intervento è conforme da un punto di vista urbanistico

di Redazione tecnica - 28/05/2025

La sentenza del TAR

Il TAR ha quindi rigettato il ricorso, confermando che l’installazione di una VEPA in area vincolata:

  • non può considerarsi automaticamente assentibile in assenza di autorizzazione;
  • anche a volerla considerare edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b-bis), l’intervento resta subordinato al preventivo parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo;
  • il ricorso alla SCIA non è idoneo ad esonerare dall’obbligo di acquisire il parere vincolistico.

Il principio è chiaro: il regime di edilizia libera non neutralizza l’obbligo di tutela paesaggistica. Né può essere invocata la sanatoria postuma senza l’effettivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza.

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