VEPA in area vincolata: il TAR ribadisce i limiti dell’edilizia libera
La violazione della disciplina vincolistica può determinare un ordine di demolizione, anche se l'intervento è conforme da un punto di vista urbanistico
VEPA in area vincolata: serve l'autorizzazione paesaggistica
Spiega quindi il giudice amministrativo che la presenza di vincoli paesaggistici e archeologici costituisce elemento essenziale del provvedimento, che si fonda sull’assenza di qualunque titolo edilizio in un’area soggetta a tutela. L’aspetto centrale non è se l’opera configuri o meno edilizia libera in senso urbanistico, ma la violazione della disciplina vincolistica che impone l’autorizzazione paesaggistica anche per interventi minori.
Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, “ai fini dell’irrogazione della sanzione ripristinatoria, rileva che l’intervento sia stato posto in essere in zona vincolata e in carenza assoluta di titolo, sia sotto il profilo paesaggistico che urbanistico”. In simili ipotesi, l’Amministrazione ha l’obbligo di intervenire con ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001.
Per le opere abusive eseguite in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica in aree vincolate, vige un principio di indifferenza del titolo necessario all'esecuzione dell'intervento. Il potere repressivo è infatti legittimo a prescindere, appunto, dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l'intervento edilizio nella zona vincolata.
La sanzione demolitoria non ammette alcun tipo di deroga e opera d'ufficio, senza che l'amministrazione comunale debba ritenersi gravata di verificare l'eventuale possibilità di sanatoria delle opere in questione, tramite il coinvolgimento delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi paesaggistico-ambientali.
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