VEPA ed edilizia libera: perché il Salva Casa non è sempre applicabile
Consiglio di Stato: le sopravvenienze normative non possono essere prese in considerazione se il provvedimento impugnato è precedente
Niente VEPA se lo spazio diventa un vano chiuso
Non ha convinto neppure il richiamo difensivo al nuovo art. 6, comma 1, lett. b-bis) del d.P.R. n. 380/2001 (introdotto dal d.l. n. 69/2024), che classifica come edilizia libera l’installazione di vetrate panoramiche amovibili (VEPA), purché:
- siano totalmente trasparenti e amovibili;
- non creino nuovi volumi o superfici utili;
- non comportino modifiche alla destinazione d’uso o alla sagoma dell’edificio;
- assicurino la microaerazione e non alterino le linee architettoniche.
Nel caso esaminato, invece, la struttura era chiusa, stabile e strutturalmente autonoma, configurando una veranda a tutti gli effetti e quindi un vero e proprio organismo edilizio, incompatibile con la nozione di edilizia libera, anche ai sensi della disciplina sopravvenuta.
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