VEPA ed edilizia libera: perché il Salva Casa non è sempre applicabile
Consiglio di Stato: le sopravvenienze normative non possono essere prese in considerazione se il provvedimento impugnato è precedente
Il principio “tempus regit actum”: no all'applicazione dello ius superveniens
Infine, il Collegio ha ricordato che la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata alla luce della normativa vigente al momento della sua adozione, non potendo essere sanato ex post da modifiche normative intervenute successivamente.
“Non può farsi questione dell’applicabilità di sopravvenienze normative rispetto alla data di adozione del provvedimento impugnato, in ossequio al principio del tempus regit actum”.
In conclusione, l'appello è stato respinto: né la disciplina delle VEPA, né la qualificazione soggettiva dell’intervento come semplice arredo o protezione temporanea possono eludere l’obbligo di titolo edilizio in presenza di un’opera che chiude, trasforma e rende abitabile uno spazio esterno.
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