Veranda box-window e condono edilizio: il TAR annulla diniego e demolizione

Il TAR Puglia annulla un diniego di condono edilizio per una veranda box-window. Notifica irregolare e conguaglio tardivo nel mirino del giudice.

di Redazione tecnica - 05/05/2025

Notifica integrazione e conguaglio oblazione

In riferimento alla richiesta documentale, il TAR ha ricordato due capisaldi della giustizia amministrativa:

  • il primo è relativo all’onere della prova di notifica dell’atto;
  • il secondo fa capo alla prescrizione del conguaglio dell’oblazione.

Due punti strettamente correlati tra loro.

Relativamente al primo, il TAR ha confermato che, in caso di contestazione della ricezione di un atto, spetta al mittente dimostrare l’avvenuta consegna. Nel caso di specie, la ricevuta di ritorno presentava firme illeggibili e intestazioni errate, non idonee a comprovare con certezza la ricezione da parte del destinatario.

Per quanto concerne la prescrizione del conguaglio, l’art. 32, comma 36, del D.L. n. 269/2003, nell’indicare gli elementi utili al fine del decorso della prescrizione del diritto al conguaglio dell'oblazione in favore del Comune, presuppone che la domanda di sanatoria sia stata presentata in forma sufficientemente completa. Nel caso di specie, la domanda era risultata completa.

L’Amministrazione aveva ricalcolato il contributo di costruzione, richiedendo somme ulteriori a distanza di molti anni. Non potendo dimostrare l’interruzione della prescrizione, la pretesa pecuniaria è risultata infondata.

Sostanzialmente, dunque, il TAR ha annullato il diniego di condono e l’ordinanza di demolizione basandosi proprio sulla prescrizione della richiesta di oblazione e la completezza dell’istanza di sanatoria straordinaria.

Ricordiamo che il citato comma 36, art. 32, della Legge sul terzo condono edilizio dispone “La presentazione nei termini della domanda di definizione dell'illecito edilizio, l'oblazione interamente corrisposta nonché il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento, producono gli effetti di cui all'articolo 38, comma 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso il suddetto periodo di trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante”.

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