La sentenza del TAR
Sulla base di quanto indicato quindi all'art. 41, comma 13, nel procedimento di verifica dell’anomalia, l’Amministrazione deve valutare anche i costi derivanti dalla nuova contrattazione collettiva, in quanto destinati a trovare applicazione nella fase esecutiva del contratto.
La valutazione dell’offerta, spiega il giudice, non può cristallizzarsi al momento dell’apertura delle buste, ma deve tenere conto dell’evoluzione normativa e contrattuale prevedibile, proprio per evitare che un’offerta apparentemente sostenibile si riveli inattuabile nella pratica.
Ne deriva quindi che anche in presenza di una base d’asta calcolata su dati precedenti, la S.A. è tenuta a rivalutare la tenuta economica dell’offerta alla luce degli aggiornamenti sopravvenuti.