Verifica della progettazione nei lavori pubblici: un obbligo per tutti i livelli

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiarisce che la verifica della progettazione deve essere svolta su tutti i livelli progettuali, anche al di fuori degli appalti integrati.

di Redazione tecnica - 10/06/2025

Il quadro normativo di riferimento

L’art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 detta infatti una disciplina molto puntuale in merito alla verifica della progettazione, che vale la pena richiamare sinteticamente nei suoi passaggi chiave:

  • comma 1: obbligo di verifica in relazione allo specifico livello progettuale previsto per l’appalto;
  • comma 2: compito del RUP di seguire lo sviluppo della verifica e di garantire il contraddittorio tra verificatore e progettista;
  • comma 3: funzione abilitante della verifica positiva ai fini degli obblighi di deposito e autorizzazione in zone sismiche;
  • comma 4: validazione formale del progetto posto a base di gara come atto conclusivo della verifica;
  • comma 5: rinvio all’Allegato I.7 per la definizione puntuale delle modalità operative e dei soggetti incaricati.

L’unica eccezione alla scansione ordinaria è prevista per gli affidamenti congiunti di progettazione ed esecuzione e per i contratti di partenariato pubblico-privato, nei quali la verifica del PFTE deve avvenire prima dell’indizione della gara, mentre la verifica del progetto esecutivo redatto dall’aggiudicatario avviene prima dell’inizio dei lavori.

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