Verifica della progettazione nei lavori pubblici: un obbligo per tutti i livelli
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiarisce che la verifica della progettazione deve essere svolta su tutti i livelli progettuali, anche al di fuori degli appalti integrati.
Il quadro normativo di riferimento
L’art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 detta infatti una disciplina molto puntuale in merito alla verifica della progettazione, che vale la pena richiamare sinteticamente nei suoi passaggi chiave:
- comma 1: obbligo di verifica in relazione allo specifico livello progettuale previsto per l’appalto;
- comma 2: compito del RUP di seguire lo sviluppo della verifica e di garantire il contraddittorio tra verificatore e progettista;
- comma 3: funzione abilitante della verifica positiva ai fini degli obblighi di deposito e autorizzazione in zone sismiche;
- comma 4: validazione formale del progetto posto a base di gara come atto conclusivo della verifica;
- comma 5: rinvio all’Allegato I.7 per la definizione puntuale delle modalità operative e dei soggetti incaricati.
L’unica eccezione alla scansione ordinaria è prevista per gli affidamenti congiunti di progettazione ed esecuzione e per i contratti di partenariato pubblico-privato, nei quali la verifica del PFTE deve avvenire prima dell’indizione della gara, mentre la verifica del progetto esecutivo redatto dall’aggiudicatario avviene prima dell’inizio dei lavori.
Documenti Allegati
Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3 giugno 2025, n. 3540IL NOTIZIOMETRO