Verifica dei requisiti e FVOE parzialmente non funzionante: il MIT chiarisce come operare

Il MIT chiarisce cosa fare in caso di malfunzionamento del FVOE e per i certificati non interoperabili. Le indicazioni pratiche per le stazioni appaltanti

di Redazione tecnica - 16/06/2025

Che cosa si intende per “malfunzionamento” del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE)? Quali verifiche possono essere fatte comunque “fuori piattaforma”? Come devono regolarsi oggi le stazioni appaltanti?

Verifica dei requisiti e FVOE parzialmente non funzionante: il parere del MIT

Domande più che legittime, che molti RUP e operatori si pongono di fronte all’applicazione concreta dell’art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), soprattutto dopo il D.Lgs. n. 209/2023 (Correttivo) ha inserito al suo interno il nuovo comma 3-bis che, in riferimento alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alle gare, ha previsto cosa fare in caso di malfunzionamento “anche parziale” del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi.

A fornire un chiarimento è intervenuto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere del 3 giugno 2025, n. 3464, che richiama anche la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 262/2023.

Vediamo nel dettaglio cosa dice il MIT e quali sono le implicazioni operative per le stazioni appaltanti.

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