Verifica dei requisiti e FVOE parzialmente non funzionante: il MIT chiarisce come operare

Il MIT chiarisce cosa fare in caso di malfunzionamento del FVOE e per i certificati non interoperabili. Le indicazioni pratiche per le stazioni appaltanti

di Redazione tecnica - 16/06/2025

La risposta del MIT

Il Ministero ha chiarito che:

  • il riferimento della norma è proprio ad un malfunzionamento anche parziale del FVOE, limitatamente ai requisiti effettivamente verificabili tramite la piattaforma (richiamando la Delibera ANAC n. 262/2023);
  • dunque, se il FVOE è operativo ma alcuni certificati non risultano disponibili per ragioni tecniche o per assenza di interoperabilità con gli enti certificanti, la stazione appaltante è autorizzata ad applicare l’art. 99, comma 3-bis;
  • i certificati che, per loro natura, non sono verificabili tramite FVOE (come già elencato negli allegati della Delibera ANAC n. 262/2023) vanno comunque richiesti con le modalità ordinarie, cioè direttamente agli enti certificanti competenti (esempio tipico: la BDNA per l’informativa antimafia).

Entrando nel dettaglio della citata delibera ANAC n. 262/2023:

  • l’art. 12, che disciplina la fase transitoria, prevede che, fino alla piena interoperabilità del sistema, le stazioni appaltanti effettuano comunque le verifiche sui certificati non disponibili in FVOE tramite i canali tradizionali;
  • gli allegati I e II distinguono tra cause di esclusione e requisiti che sono già oggetto di verifica tramite FVOE e quelli che, ancora oggi, richiedono modalità diverse di acquisizione.
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