Violazioni fiscali non definitivamente accertate: il TAR sulla soglia di gravità
È possibile confermare la legittimità di un’aggiudicazione anche in presenza di debiti dell'OE con il Fisco. Ecco a quali condizioni
Le conclusioni del TAR
Il caso riguarda una procedura affidata in vigenza del Codice Appalti di cui al d.Lgs. n. 50/2016, il cui art. 80, comma 4 prevede l’esclusione per violazioni fiscali gravi, accertate in via definitiva o meno.
Nella questione rileva anche il DM 28/09/2022 che definisce le condizioni di “gravità” delle violazioni non definitivamente accertate, introducendo soglie quantitative riferite:
- al valore dell’appalto (10%);
- alla quota assunta da ciascun operatore in caso di RTI o consorzio.
L’esclusione dell’OE non era quindi consentita, tenendo conto che la valutazione sulla gravità di una violazione tributaria non definitiva è vincolata al superamento della soglia del 10% prevista dal DM 28 settembre 2022 e che se è attiva una rateizzazione tempestiva, si considera mantenuta la continuità del requisito di regolarità fiscale
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità dell’aggiudicazione in favore del RTI, la cui offerta era ammissibile in presenza di rateizzazione del pagamento e senza che l'importo superasse la soglia di gravità.
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