Rinnovo APE: il MASE sull'obbligo per i contratti di locazione

È necessario rinnovare anche l’Attestato di Prestazione Energetica nel caso di rinnovo tacito del contratto di locazionedi un immobile? Ecco la risposta del Ministero

di Redazione tecnica - 10/06/2025

Nel caso in cui un contratto di locazione abitativa venga rinnovato tacitamente dopo la seconda scadenza, è necessario procedere anche al rinnovo dell’Attestato di Prestazione Energetica?

Si tratta di un dubbio di interpretazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 192/2005 in materia di Attestato di Prestazione Energetica, posto al MASE da un’Amministrazione Regionale, e che è stato oggetto di chiarimenti da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con la risposta a interpello del 17 febbraio 2025, prot. n. 30213.

Rinnovo tacito contratto di locazione: il MASE sull'obbligo di rinnovo APE

In particolare si è chiesto di chiarire se, ai sensi dell’articolo 6 del d.Lgs. n. 192/2005, nel caso di contratto di locazione di immobile ad uso abitativo che, successivamente alla seconda scadenza, venga rinnovato tacitamente ai sensi dell’articolo 1597 c.c., vada rinnovato l’attestato di prestazione energetica (APE) scaduto durante la vigenza del contratto.

Nel rispondere al quesito, il MASE ha richiamato l’art. 6, comma 1, del d.lgs. 192/2005, il quale prevede l’obbligo di rilascio dell’APE per le unità immobiliari costruite, vendute o locate “a un nuovo locatario” a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della norma.

Nei “nuovi contratti di locazione” soggetti a registrazione va inserita l’apposita clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relative alla prestazione energetica degli edifici, incluso l’APE (art. 6, comma 3), e che quest’ultimo ha una validità massima di dieci anni (art. 6, comma 5).

Il dubbio interpretativo posto dall’Amministrazione è se il riferimento al “nuovo locatario” e ai “nuovi contratti di locazione” sia da intendersi nel senso che:

  • l’obbligo di ottenere l’APE sussista esclusivamente al momento della sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione;
  • ovvero anche al momento del rinnovo tacito del contratto, se l’attestato stesso non sia più valido per decorrenza dei termini di scadenza.
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