Rinnovo APE: il MASE sull'obbligo per i contratti di locazione

È necessario rinnovare anche l’Attestato di Prestazione Energetica nel caso di rinnovo tacito del contratto di locazione di un immobile? Ecco la risposta del Ministero

di Redazione tecnica - 10/06/2025

Obbligo di rilascio APE: per quali immobili e da quando?

Il MASE ha specificato che l’APE va rilasciato per gli edifici costruiti, venduti o locati successivamente all’entrata in vigore della norma (art. 6, comma 1, d.lgs. 192/2005), con l’evidente obiettivo di circoscrivere l’adempimento alle nuove costruzioni e ai contratti traslativi o di godimento stipulati dopo la novella legislativa.

Per lo stesso motivo, ritiene che l’inserimento della clausola relativa all’APE nei “nuovi contratti di locazione” riguarda i contratti sottoscritti successivamente alla data dell’entrata in vigore della previsione (art. 6, comma 3).

Pertanto, la disposizione non distingue tra contratti di locazione “nuovi” e “rinnovati”, ma piuttosto fissa la data a decorrere dalla quale l’obbligo sussiste.

In ogni caso, va evidenziato che il rinnovo tacito di un contratto di locazione costituisce una nuova locazione, come previsto dall’articolo 1597 del Codice civile. Si tratta di una nuova e distinta locazione, fondata sul fatto della permanenza del conduttore nel godimento della cosa locata, nonostante la scadenza dei termini previsti dalla legge e che si presume sempre conclusa sotto le stesse condizioni del precedente contratto.

Dimostrazione ne è anche il fatto che la disciplina dell’imposta di registro prevede la necessaria comunicazione al Fisco del rinnovo anche tacito del contratto.

Del resto, spiega il MASE, senza tale obbligo, si verificherebbe una deroga implicita alla validità decennale dell’APE, rischiando di disattendere la clausola contrattuale sull’informativa energetica.

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