Verifica della progettazione nei lavori pubblici: un obbligo per tutti i livelli
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiarisce che la verifica della progettazione deve essere svolta su tutti i livelli progettuali, anche al di fuori degli appalti integrati.
In quali termini si applica l’art. 42 del nuovo Codice dei contratti pubblici alla verifica della progettazione nei lavori pubblici? È sempre necessario verificare tutti i livelli di progettazione? Occorre sottoporre a verifica il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e il progetto esecutivo, anche quando non si è in presenza di un appalto integrato?
Verifica della progettazione nei lavori pubblici: il parere del MIT
Ha risposto a questi quesiti il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 3540 del 3 giugno 2025, ha fornito delle utili indicazioni destinate a fornire chiarezza su un tema tutt’altro che scontato: l’ambito oggettivo e soggettivo della verifica dei livelli progettuali ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti).
Nel caso sottoposto al MIT, il dubbio riguardava la necessità di sottoporre a verifica tutti i livelli di progettazione (in particolare il PFTE e il progetto esecutivo), anche al di fuori dell’ipotesi di appalto integrato. In altri termini, ci si domandava se fosse sufficiente la verifica del progetto esecutivo o se, invece, anche il progetto di fattibilità tecnico-economica dovesse essere oggetto di analoga verifica.
Documenti Allegati
Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3 giugno 2025, n. 3540IL NOTIZIOMETRO