Analisi tecnica
Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR ribadendo, innanzitutto, un principio cardine: l’onere della prova sull’epoca di realizzazione di un manufatto grava interamente sul privato. Non è sufficiente richiamare genericamente l’anteriorità al 1967, né allegare relazioni tecniche postume o dichiarazioni sostitutive di atto notorio: occorrono documenti oggettivi e verificabili, come rilievi aerofotogrammetrici, mappe catastali storiche, fotografie datate o atti d’archivio.
In questo contesto, assume rilievo quello che può essere definito principio di ribaltamento della prova: solo la deduzione da parte del privato di concreti elementi di fatto relativi all’epoca dell’abuso consente di trasferire sull’amministrazione l’onere della prova contraria. In altri termini, spetta al ricorrente fornire un primo nucleo probatorio serio e circostanziato; solo allora l’amministrazione è chiamata a confutarlo con elementi di segno opposto.
I giudici di Palazzo Spada hanno anche precisato che, sebbene il criterio della “vicinanza della prova” possa essere temperato dal ricorso a presunzioni (ad esempio in contesti dove la documentazione storica è scarsa), ciò richiede comunque una base probatoria iniziale. Nel caso in esame, invece, il ricorrente non aveva prodotto alcun elemento concreto: le aerofotogrammetrie depositate dall’amministrazione hanno anzi dimostrato inequivocabilmente che il manufatto non esisteva prima del 2003 ed era visibile solo dal 2009, smentendo radicalmente la sua tesi.
Infine, la sentenza ha ribadito che la sanatoria ex art. 36 TUE presuppone la doppia conformità urbanistica e paesaggistica, requisito insussistente nel caso concreto: l’opera insisteva su aree agricole vincolate, con limiti volumetrici e prescrizioni insuperabili. Da qui la conferma dell’impossibilità di regolarizzare l’intervento e la legittimità dell’ordine di demolizione, che non può essere sostituito da sanzione pecuniaria al di fuori dei ristretti casi previsti dall’art. 37 TUE.