Conclusioni operative
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la legittimità del diniego di sanatoria e dell’ordine di demolizione. Da queste premesse discendono alcune regole operative di immediata utilità:
- la semplice invocazione dell’“ante ‘67” non è sufficiente: occorre dimostrare documentalmente che l’opera sia stata effettivamente realizzata prima di quella data, verificando anche la presenza di piani regolatori già vigenti;
- le prove devono essere oggettive e rigorose (aerofotogrammetrie storiche, mappe catastali, documenti d’archivio), mentre relazioni tecniche postume o dichiarazioni sostitutive hanno valore residuale;
- il principio di ribaltamento della prova rappresenta una chiave di lettura operativa: solo la produzione di elementi concreti da parte del privato trasferisce sull’amministrazione l’onere della confutazione;
- la doppia conformità rimane condizione imprescindibile: senza conformità urbanistica e paesaggistica, nessuna sanatoria è ammissibile;
- la fiscalizzazione non è una soluzione generalizzata: può operare solo nei casi limitati di parziale difformità previsti dall’art. 37 TUE;
- l’ordine di demolizione è un atto dovuto, la cui legittimità non può essere esclusa per ragioni di opportunità o equità.
In definitiva, la sentenza n. 7239/2025 del Consiglio di Stato ribadisce che in materia di abusi edilizi non esistono scorciatoie: la regolarizzazione è possibile solo a fronte di prove solide e di piena compatibilità con gli strumenti urbanistici e paesaggistici vigenti.