Accesso agli atti di gara: quando scatta il termine breve per il ricorso?
La sentenza del Consiglio di Stato n. 9454/2025 chiarisce quando inizia a decorrere la decade per impugnare l’oscuramento dell’offerta e come valutare le richieste di riservatezza
Analisi tecnica
La sentenza affronta due piani distinti, strettamente connessi alla corretta applicazione del nuovo Codice.
In primo luogo, l’eccezionalità del rito c.d. “super accelerato”: l’art. 36, comma 4, è una disposizione eccezionale che mira a evitare ricorsi “al buio”.
Il concorrente può impugnare l’oscuramento soltanto quando conosce cosa è stato oscurato e perché. Se l’amministrazione non pubblica nulla insieme all’aggiudicazione, il presupposto stesso del termine accelerato viene meno.
Il Consiglio di Stato rifiuta l’idea di una “decadenza automatica” basata sull’inerzia della stazione appaltante, poiché:
- violerebbe il diritto di difesa;
- svuoterebbe la ratio dell’accesso nelle gare pubbliche;
- contrasterebbe con l’impostazione europea sulla trasparenza e sull’effettività della tutela.
La giurisprudenza precedente, richiamata dalla sentenza, era già orientata in questa direzione. Qui la Sezione V consolida definitivamente la linea interpretativa.
Su un piano complementare, il Collegio affronta anche il tema della riservatezza, distinguendo tra affermazioni generiche di riservatezza, non idonee a limitare l’accesso, e informazioni specifiche, oggettivamente segrete, suscettibili di sfruttamento economico e dotate di reale valore competitivo.
Solo queste ultime possono essere oscurate, previo bilanciamento trasparenza/riservatezza.
La decisione valorizza anche il diritto europeo: si richiama infatti la Corte di Giustizia (ord. C-686/2024), che richiede un balancing “ad hoc”, non affidato a formule standard.
La stazione appaltante deve dunque motivare in modo puntuale, valutando se:
- l’informazione sia realmente riservata;
- sia spendibile sul mercato;
- la sua ostensione possa compromettere la concorrenza;
- esista un effettivo pregiudizio per l’operatore.
Nel caso concreto, nulla di tutto questo era emerso.
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