Analisi tecnica
La sentenza affronta due piani distinti, strettamente connessi alla corretta applicazione del nuovo Codice.
In primo luogo, l’eccezionalità del rito c.d. “super accelerato”: l’art. 36, comma 4, è una disposizione eccezionale che mira a evitare ricorsi “al buio”.
Il concorrente può impugnare l’oscuramento soltanto quando conosce cosa è stato oscurato e perché. Se l’amministrazione non pubblica nulla insieme all’aggiudicazione, il presupposto stesso del termine accelerato viene meno.
Il Consiglio di Stato rifiuta l’idea di una “decadenza automatica” basata sull’inerzia della stazione appaltante, poiché:
- violerebbe il diritto di difesa;
- svuoterebbe la ratio dell’accesso nelle gare pubbliche;
- contrasterebbe con l’impostazione europea sulla trasparenza e sull’effettività della tutela.
La giurisprudenza precedente, richiamata dalla sentenza, era già orientata in questa direzione. Qui la Sezione V consolida definitivamente la linea interpretativa.
Su un piano complementare, il Collegio affronta anche il tema della riservatezza, distinguendo tra affermazioni generiche di riservatezza, non idonee a limitare l’accesso, e informazioni specifiche, oggettivamente segrete, suscettibili di sfruttamento economico e dotate di reale valore competitivo.
Solo queste ultime possono essere oscurate, previo bilanciamento trasparenza/riservatezza.
La decisione valorizza anche il diritto europeo: si richiama infatti la Corte di Giustizia (ord. C-686/2024), che richiede un balancing “ad hoc”, non affidato a formule standard.
La stazione appaltante deve dunque motivare in modo puntuale, valutando se:
- l’informazione sia realmente riservata;
- sia spendibile sul mercato;
- la sua ostensione possa compromettere la concorrenza;
- esista un effettivo pregiudizio per l’operatore.
Nel caso concreto, nulla di tutto questo era emerso.