Accesso agli atti di gara: quando scatta il termine breve per il ricorso?

La sentenza del Consiglio di Stato n. 9454/2025 chiarisce quando inizia a decorrere la decade per impugnare l’oscuramento dell’offerta e come valutare le richieste di riservatezza

di Redazione tecnica - 12/12/2025

Analisi tecnica

La sentenza affronta due piani distinti, strettamente connessi alla corretta applicazione del nuovo Codice.

In primo luogo, l’eccezionalità del rito c.d. “super accelerato”: l’art. 36, comma 4, è una disposizione eccezionale che mira a evitare ricorsi “al buio”.

Il concorrente può impugnare l’oscuramento soltanto quando conosce cosa è stato oscurato e perché. Se l’amministrazione non pubblica nulla insieme all’aggiudicazione, il presupposto stesso del termine accelerato viene meno.

Il Consiglio di Stato rifiuta l’idea di una “decadenza automatica” basata sull’inerzia della stazione appaltante, poiché:

  • violerebbe il diritto di difesa;
  • svuoterebbe la ratio dell’accesso nelle gare pubbliche;
  • contrasterebbe con l’impostazione europea sulla trasparenza e sull’effettività della tutela.

La giurisprudenza precedente, richiamata dalla sentenza, era già orientata in questa direzione. Qui la Sezione V consolida definitivamente la linea interpretativa.

Su un piano complementare, il Collegio affronta anche il tema della riservatezza, distinguendo tra affermazioni generiche di riservatezza, non idonee a limitare l’accesso, e informazioni specifiche, oggettivamente segrete, suscettibili di sfruttamento economico e dotate di reale valore competitivo.

Solo queste ultime possono essere oscurate, previo bilanciamento trasparenza/riservatezza.

La decisione valorizza anche il diritto europeo: si richiama infatti la Corte di Giustizia (ord. C-686/2024), che richiede un balancing “ad hoc”, non affidato a formule standard.

La stazione appaltante deve dunque motivare in modo puntuale, valutando se:

  • l’informazione sia realmente riservata;
  • sia spendibile sul mercato;
  • la sua ostensione possa compromettere la concorrenza;
  • esista un effettivo pregiudizio per l’operatore.

Nel caso concreto, nulla di tutto questo era emerso.

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