Accesso civico generalizzato: ANAC ribadisce che spetta a chiunque

L’Autorità chiarisce che l’accesso civico generalizzato non richiede motivazione e si applica a tutti i documenti detenuti dalla PA

di Redazione tecnica - 24/07/2025

Accesso civico generalizzato e accesso documentale: le differenze

Nel nostro ordinamento esistono oggi due principali strumenti per accedere agli atti della pubblica amministrazione:

  • accesso documentale, art. 22 e ss. della Legge n. 241/1990;
  • accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013).

L’accesso documentale è un diritto riconosciuto a chi abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento oggetto della richiesta.

Caratteristiche principali:

  • richiede motivazione dell’interesse;
  • si esercita nei confronti di atti specifici;
  • ha l’obiettivo di tutelare un interesse giuridico personale;
  • la PA può rigettare la richiesta se non risulta provato l’interesse o se prevalgono motivi di riservatezza (es. privacy, segreto industriale).

Per esempio, un’impresa che partecipa a una gara può chiedere l’accesso agli atti della procedura per valutare un eventuale ricorso.

L’accesso civico generalizzato è un diritto riconosciuto a chiunque, senza necessità di motivazione, finalizzato a favorire la trasparenza amministrativa e il controllo diffuso sull’operato della PA.

Caratteristiche principali:

  • non richiede motivazione né interesse qualificato;
  • si esercita per ottenere documenti e dati non obbligatoriamente pubblicati, ma comunque detenuti dalla PA;
  • può essere limitato solo nei casi previsti dall’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013 (es. sicurezza pubblica, interessi economici e commerciali, riservatezza di terzi);
  • l’interesse del richiedente non è oggetto di valutazione.

Per esempio, un cittadino può chiedere copia dei contratti stipulati da un Comune per l’affidamento della mensa scolastica, anche se non direttamente coinvolto.

La disciplina dell’accesso agli atti nel Codice dei Contratti Pubblici

Infine il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, all’art. 35, disciplina in modo puntuale l’accesso agli atti relativi alle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, con importanti precisazioni:

  • l’accesso documentale ex art. 22 L. 241/1990 è riconosciuto agli offerenti e si esercita nel rispetto dei limiti di segretezza tecnica o commerciale;
  • l’accesso civico generalizzato ex art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013 è consentito anche in materia di appalti, ma restano salvi i limiti previsti dall’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013 e le esclusioni puntuali indicate al comma 4 dell'articolo.
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