Il parere ANAC
Tornando al Parere, l’ANAC ha chiarito che non è possibile respingere un’istanza di accesso generalizzato solo perché i documenti richiesti sono antecedenti all’entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013.
Si tratta di un orientamento ribadito:
- dal TAR Campania con la sentenza n. 5671/2014, che sottolinea come il principio di conoscibilità si estenda anche agli atti che continuano a produrre effetti;
- dalla Circolare FOIA n. 2/2017, che esclude qualsivoglia limite temporale in assenza di specifica previsione legislativa.
La valutazione, al più, potrà tenere conto del fatto che l’operazione richiesta non arrechi un pregiudizio irragionevole al buon andamento dell’ente, ad esempio per carico eccessivo di lavoro (Ad. Plen. n. 10/2020).
Un altro punto essenziale riguarda l’identità del richiedente: il diritto spetta a “chiunque”, senza obbligo di dimostrare un interesse “meritevole” o “altruistico”.
L’amministrazione non è tenuta a valutare la qualità del richiedente, né a verificare l’utilità della richiesta: ciò che conta è che i documenti siano detenuti e non coperti da limiti specifici. Un’istanza può dunque essere legittima anche se finalizzata ad un interesse privato, purché non risulti pretestuosa o lesiva della buona fede.